Onorevoli Colleghi! - Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, sono stati radicalmente riformati l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e il processo tributario.
      Le nuove regole processuali, di fatto, però, a causa del tempo necessario per l'espletamento dei concorsi, sono state applicate dalle rinnovate commissioni tributarie a partire dal 1o aprile 1996.
      Nel corso dei successivi anni si sono resi necessari alcuni settoriali interventi di riforma delle norme processuali e di quelle ordinamentali, tra cui assume particolare importanza la modifica sostanziale dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotta dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie, realizzando così una giurisdizione generale in materia di tributi.
      Il giudizio ampiamente positivo sull'attività svolta dalle commissioni tributarie in questi anni si fonda non solo sul numero delle decisioni assunte, che è di circa 6 milioni, ma anche sulla qualità delle stesse, dal momento che la media degli appelli proposti avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali si attesta su un livello non superiore al 13-14 per cento.
      Peraltro, tali dati non tengono conto dell'attività relativa ai procedimenti cautelari, che a volte si presentano ancora più problematici e richiedono maggiore studio rispetto alle stesse decisioni di merito.
      Il rapporto tra Stato e cittadino, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei diritti

 

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del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000 - i cui princìpi troveranno compiuta attuazione nelle nuove leggi tributarie e saranno determinanti nell'interpretazione delle leggi tributarie in vigore - e degli istituti giuridici attivabili in sede amministrativa nonché in sede processuale dall'amministrazione finanziaria e dalle altre amministrazioni tributarie (concordato preventivo, autotutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), ha subìto una forte evoluzione, coerente con i princìpi di un moderno Stato democratico.
      A tale complessiva evoluzione ha contribuito anche l'attività svolta dalle commissioni tributarie, che oggi si caratterizza per i tempi delle decisioni in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Precetto che assume particolare rilievo in campo tributario se si considera che, in passato, i tempi eccessivamente lunghi delle decisioni delle commissioni tributarie favorivano, di fatto, fenomeni di evasione fiscale, dal momento che la presentazione, anche strumentale, di un ricorso consentiva di rinviare il pagamento o l'inizio del pagamento del tributo, confidando anche nell'applicazione di un possibile successivo condono.
      A garanzia dell'indipendenza della magistratura tributaria è stato istituito, con il decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la cui attività si pone anche a tutela del diritto delle parti processuali a un giudice effettivamente terzo, dotato di professionalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione esercitata.
      L'attuale composizione del Consiglio di presidenza - a seguito della modifica introdotta dall'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che prevede, oltre a undici componenti eletti dai giudici tributari, quattro componenti eletti dal Parlamento - rafforza l'autonomia dell'organo e ne garantisce ulteriormente il raccordo con le altre istituzioni, prima fra tutte lo stesso Parlamento.
      Le considerazioni fin qui svolte indicano l'esigenza di una complessiva rilettura dell'ordinamento degli organi di giustizia tributaria, che comunque risente di modelli organizzativi elaborati quando ancora operavano le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e, quindi, in un diverso contesto ordinamentale e processuale.
      Pertanto, la giurisdizione generale in materia tributaria e alcune disfunzioni riscontrate nel funzionamento del processo tributario impongono modifiche e integrazioni alle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede una nuova denominazione degli organi giudiziari tributari di primo e di secondo grado. Le denominazioni di tribunale tributario e di corte di appello tributaria risultano più rispondenti alla dignità della funzione e ne connotano più incisivamente la giurisdizionalità, tenuto conto che l'attuale denominazione di commissioni tributarie rappresenta un retaggio dell'epoca in cui era ritenuta la natura amministrativa delle commissioni.
      L'articolo 2 adegua le disposizioni alle nuove denominazioni di cui all'articolo 1.
      L'articolo 3 distingue e precisa meglio l'oggetto delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992; prevede che all'istituzione di nuove corti di appello e di nuovi tribunali nonché all'adeguamento delle sezioni dei citati organi giurisdizionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      La presente proposta di legge, infatti, prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attuali funzioni e competenze del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze e la piena e completa autonomia della giurisdizione e della magistratura tributarie, tenuto anche conto delle fondate e forti critiche all'assetto attuale avanzate dai professori di
 

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diritto pubblico, amministrativo, tributario e processuale, nonché dagli operatori del processo tributario.
      Con gli articoli 4 e 5 si dispone l'accesso alla magistratura tributaria solo con la nomina a giudice di tribunale tributario di soggetti in possesso di specifici requisiti, in particolare in possesso del titolo di studio della laurea e dotati di specifiche competenze in diritto tributario sostanziale, in diritto processuale e in particolari materie oggetto di cognizione del giudizio tributario. Si delinea, cioè, una più qualificata selezione del giudice tributario in ragione della complessità del processo tributario e delle nuove competenze della giurisdizione tributaria.
      Le nomine alle funzioni di giudice presso le corti di appello tributarie e agli incarichi di presidente di corte di appello tributaria, di presidente di sezione e di vicepresidente sono conferite dal Consiglio di presidenza in base a concorsi che mirano ad accertare laboriosità, diligenza, capacità, preparazione nell'espletamento della funzione giurisdizionale nonché modalità di svolgimento delle funzioni di vicepresidente, di presidente di sezione e di presidente di corte di appello tributaria in occasione del conferimento di tali incarichi, tenuto conto degli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la nomina a tali funzioni e incarichi sono previsti termini diversi di legittimazione per la partecipazione al concorso, a seconda delle categorie professionali di provenienza e in ragione delle specifiche cognizioni di diritto sostanziale e processuale ad esse connesse.
      Si realizza, così, la pari dignità di tutti i giudici tributari, consentendo a tutti l'accesso alle diverse funzioni di appello o agli incarichi semidirettivi e direttivi, condizionato, però, all'effettivo accertamento delle capacità e attitudini, considerando l'anzianità acquisita.
      Gli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie devono essere considerati per l'attribuzione delle diverse funzioni e dei diversi incarichi, ma non possono giustificare, da soli, senza una corretta valutazione dell'attudine e della capacità, il conferimento di funzioni di appello e di incarichi importanti per il corretto funzionamento dell'amministrazione della giurisdizione.
      Con l'articolo 7 si propone, poi, l'abrogazione dell'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, non solo per ragioni logistiche - si verifica che alcuni cittadini hanno la residenza in comuni più vicini alla sede di un tribunale tributario di diversa regione - ma anche ed essenzialmente per la maggiore coerenza con l'esigenza, prevista dagli articoli 4 e 5, di privilegiare professionalità e attitudini nell'attribuzione di funzioni e di incarichi. Peraltro, si deve tenere conto che con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, è stata già prevista e disciplinata la possibilità del trasferimento da una commissione all'atra.
      L'articolo 8 adegua l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 alle modifiche apportate con i precedenti articoli.
      Con l'articolo 9 si prevedono, come accade per le altre magistrature, concorsi per il trasferimento o per l'attribuzione di diverse funzioni e incarichi semidirettivi e direttivi, riservando il concorso di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 - da bandire per i posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti - a coloro che aspirano per la prima volta all'incarico. Si tratta di una disposizione in parte già prevista, in caso di trasferimento da una commissione all'altra, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dal citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.
      Con l'articolo 10 si introduce la temporaneità degli incarichi direttivi di presidente di tribunale e di presidente della corte di appello per evitare l'immedesimazione della funzione di amministrazione della giurisdizione per lungo periodo nella stessa persona e perché la possibilità, dopo due anni, di partecipare ai concorsi per la nomina a un altro incarico direttivo indurrà a svolgere al meglio la funzione rivestita.
 

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      Con l'articolo 11 si prevede la possibilità di conferire al giudice tributario, all'atto della cessazione dall'incarico, il titolo onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore.
      Con l'articolo 12 si modifica il trattamento economico previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che ha dato luogo a non pochi inconvenienti specie per quanto riguarda presidenti di commissioni e di sezioni e vicepresidenti, determinato in ragione di una percentuale del compenso previsto per ciascun ricorso deciso.
      La modifica, che evita che alcuni compensi siano determinati in ragione del lavoro di altri, risponde a criteri di trasparenza e di buona amministrazione. Si introduce, infatti, un compenso fisso diversificato a seconda delle funzioni svolte e, per i presidenti di commissione, in base al numero delle sezioni, in ragione del maggiore impegno che richiede una commissione con più sezioni, mentre il compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso spetta esclusivamente ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto del relatore-estensore.
      È previsto, poi, un compenso aggiuntivo, pari alla metà di quello stabilito per i ricorsi definiti, per i provvedimenti di sospensione che, a volte, comportano maggiore complessità e studio rispetto alla stessa decisione di merito.
      Per la partecipazione all'udienza è prevista, come per gli altri giudici onorari, un'indennità. Così come è meglio disciplinata l'indennità per i residenti in comuni diversi da quello della sede giudiziaria.
      Si conferma, infine, la cumulabilità dei compensi con i trattamenti pensionistici e di quiescenza e si stabilisce che alla liquidazione dei compensi provveda il dirigente responsabile della segreteria dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice tributario, come di fatto già avviene in base a disposizioni ministeriali.
      Con l'articolo 13 si prevede un'integrazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992, colmando una grave lacuna della normativa vigente. Infatti, come sanzione disciplinare più grave viene oggi prevista la rimozione dall'incarico soltanto in casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 - che riguardano inadempimenti di doveri professionali e contegni scorretti nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico - mentre risulta necessaria la possibilità, già prevista per altre magistrature onorarie, della rimozione dall'incarico per i comportamenti negligenti o scorretti particolarmente gravi che denotano l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario. Attualmente il Consiglio di presidenza può solo irrogare, anche di fronte a tali gravi comportamenti, una delle sanzioni previste, che risultano inadeguate e che comunque consentono al giudice tributario di permanere nell'incarico.
      Con l'articolo 14 si interviene sul comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per adeguare la norma all'intervenuta modifica della composizione del Consiglio di presidenza e per introdurre due ulteriori commi. Il primo di essi prevede che i componenti del Consiglio non possono partecipare ai concorsi per la nomina a giudice tributario o per l'attribuzione di diverse funzioni o per trasferimento, per evidenti ragioni di opportunità e di trasparenza. Con il secondo di essi si dispone, per la migliore funzionalità del Consiglio e per particolari esigenze, la possibilità di esonero dalle funzioni dei magistrati ordinari e amministrativi e dei pubblici dipendenti, per un limitato periodo e, comunque, non oltre un anno.
      Con l'articolo 15 si introduce l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, che riprende in parte l'articolo 19 del medesimo decreto legislativo nel frattempo abrogato dall'articolo 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e che disciplina le attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza, anche in conseguenza della mutata composizione
 

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del collegio, e regola la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
      Con l'articolo 16 sono apportate modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 conseguenti alle disposizioni introdotte negli articoli precedenti ed è previsto che il Consiglio di presidenza, per le iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, si avvalga dell'Ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 21 della presente proposta di legge.
      Con gli articoli 17 e 18 si modificano parzialmente le disposizioni degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 545 del 1992, in conseguenza della mutata composizione del Consiglio di presidenza.
      Con l'articolo 19 si modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza. La nuova disciplina, già sostanzialmente prevista per i componenti del Consiglio superiore della magistratura e degli organi di autogoverno delle altre magistrature, è anche conseguenza della riconosciuta autonomia contabile e della mutata composizione.
      Con l'articolo 20 viene integrato l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo all'autonomia contabile, prevedendo che il Consiglio di presidenza adotti un regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità. Ciò è opportuno per assicurare la massima trasparenza e regole precise nella gestione delle risorse, tanto più che il Consiglio lo ha già adottato con deliberazione del 16 novembre 1999.
      L'articolo 21 introduce l'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 che prevede l'istituzione dell'Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza. La complessità delle funzioni dell'attività consiliare, l'organizzazione di seminari e di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei giudici tributari, l'analisi e la verifica dell'attività degli organi di giustizia tributaria necessarie per la redazione della relazione annuale del Consiglio, richiedono, così com'è previsto per gli organi di autogoverno delle altre magistrature, il supporto di un piccolo gruppo di giudici tributari dotati di particolare attitudine scientifica.
      Con l'articolo 22 si modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per adeguare l'Ufficio di segreteria alla rilevanza del Consiglio di presidenza e alle funzioni svolte. La previsione di un dirigente generale e di tre dirigenti, oltre a funzionari e impiegati, risulta adeguata alle necessità e tiene anche conto, con la previsione di un dirigente generale, dei compiti del segretario generale nonché dei rapporti che intrattiene con altre istituzioni e con dirigenti delle segreterie degli organi di giustizia tributaria.
      Si prevedono inoltre, per l'autonomia dell'organo e in mancanza di un apposito ruolo del personale di segreteria, la dipendenza di tale personale dal comitato di presidenza del Consiglio e il necessario consenso del Consiglio per l'assegnazione, nonché la deliberazione dello stesso Consiglio per la richiesta di revoca dell'assegnazione. Il Consiglio è tenuto a disciplinare con apposito regolamento - peraltro, in via di fatto, già adottato - l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di segreteria.
      Con l'articolo 23 si modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per coordinarlo con il successivo articolo 27.
      Con l'articolo 25 viene conseguentemente abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992.
      Gli articoli da 26 a 29 intervengono sugli articoli da 36 a 39 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sono stati oggetto di forti critiche da parte dei cattedratici, degli operatori del diritto e del processo tributario, nonché delle associazioni dei giudici tributari, di quelle del personale amministrativo e dei sindacati del personale, lo status attribuito al personale delle segreterie e il suo inquadramento nel Ministero
 

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delle finanze prima e nel dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze poi. Si è osservato che l'autonomia e la terzietà della giurisdizione devono connotare l'organo giurisprudenziale nel suo complesso, e perciò anche l'organizzazione del personale di segreteria.
      Da più parti è stata sottolineata la necessità di un ruolo unico di tale personale, in ragione della specifica professionalità che deve possedere e della necessità di curarne la formazione e l'aggiornamento professionali con particolare attenzione alle funzioni che la legge gli assegna.
      Per tali ragioni viene proposta l'istituzione di un ruolo unico del personale di segreteria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario che si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale Ufficio sono attribuiti, oltre all'amministrazione del personale degli uffici di segreteria, i compiti indicati nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (sostituito dall'articolo 26 della presente proposta di legge) che consentiranno un migliore funzionamento della complessiva attività degli organi di giustizia tributaria e garantiranno la puntuale segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane delle questioni che registrano un univoco orientamento interpretativo giurisprudenziale, nonché alle medesime istituzioni, ai giudici e agli operatori del diritto tributario di poter avere a disposizione un funzionale e completo massimario della giurisdizione tributaria.
      A completamento di tale novellato sistema dei servizi relativi alla giustizia tributaria, l'articolo 30, che sostituisce l'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevede composizione e modalità di funzionamento degli uffici del massimario, istituiti presso ogni corte di appello tributaria, in modo da assicurare una tempestiva raccolta, massimazione e circolarità di conoscenza della giurisprudenza tributaria.
      Con l'articolo 31 viene abrogato l'articolo 41 del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto i corsi di aggiornamento risultano ora già previsti e disciplinati in altre parti del provvedimento e viene altresì abrogato l'articolo 44-ter.
      Con l'articolo 32, in conseguenza di quanto previsto per la nomina a giudice di tribunale tributario provinciale e per l'attribuzione delle altre funzioni e degli altri incarichi, si sostituisce la tabella E e si abroga la tabella F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.
      Gli articoli da 33 a 40 recano modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 contenente disposizioni sul processo tributario, tenuto conto della competenza generale tributaria a seguito della nuova formulazione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, introdotta dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché correttivi per un migliore funzionamento del processo.
      In particolare, con l'articolo 33 si propone di attribuire alla cognizione degli organi di giurisdizione ordinaria le controversie relative al contributo previdenziale. Ancorché si sostenga che i contributi previdenziali potrebbero già rientrare nella richiamata modifica del 2001, si tratta di un'utile specificazione, dal momento che le sezioni unite della Corte di cassazione con due sentenze (15 maggio 1998, n. 4918, e 26 giugno 2003, n. 10232) hanno sancito che «la contribuzione previdenziale ha assunto sempre più nel tempo una natura parafiscale, essendo intesa come prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico e, quindi, qualificabile come imposta speciale perché colpisce solo determinate categorie o gruppi di persone, che possono anche non avere alcun interesse alle prestazioni finanziate con tale contribuzione» e che «in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale non esiste fra prestazioni e contributi un mezzo di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti
 

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l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni; d'altronde la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche equiparabili alle obbligazioni tributarie sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi nell'attuale ordinamento i contratti collettivi».
      Gli articoli 34 e 36 sono conseguenza della competenza giurisdizionale in ordine alle controversie relative al contributo previdenziale previsto dall'articolo 33.
      Con l'articolo 35 si sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, garantendo il rispetto del principio di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale per evitare sospetti di incostituzionalità della norma (si tenga conto dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità di ogni limitazione documentale frapposta alla ripetizione di tributi indebiti) e di incompatibilità con le norme comunitarie.
      Con l'articolo 37 si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in correlazione con la modifica proposta dall'articolo 7, per consentire l'impugnazione di tutti gli atti afferenti ogni tipologia di tributo comunque denominato (ad esempio, le fatture utilizzate per la riscossione di talune tasse ambientali).
      Con l'articolo 38 viene istituito un contributo unificato diversificato in ragione del valore delle controversie tributarie (articolo 21-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992).
      Con l'articolo 39 si prevede una modifica all'articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguente all'istituzione del contributo unificato.

      Con l'articolo 40 si propone una modifica al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso di consentire - eliminando il disposto nella parte che lo preclude - che quando con sentenza sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, al di fuori dei casi di definizione delle liti per condono, resti applicabile il principio di soccombenza virtuale al fine di regolamentare le spese di giudizio con le stesse modalità adottate per il processo che si conclude ordinariamente. La modifica attribuisce al processo tributario pari dignità con il processo civile ordinario e rappresenta anche una conseguenza dei princìpi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.
      Con l'articolo 41 si introducono disposizioni transitorie connesse con le nuove disposizioni.
      In particolare, si prevede che, entro il 31 dicembre 2007, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze, individuino le variazioni da apportare al numero delle sezioni di ciascun organo giurisdizionale e agli organici dei giudici e del personale di segreteria. La data indicata tiene conto della necessità di accertare i flussi di lavoro in un tempo medio apprezzabile e dell'incidenza della nuova competenza indotta dalla riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che non è stato possibile verificare per il successivo condono, nonché dell'incidenza delle nuove competenze che si propongono.

      L'accertamento sarà sottoposto alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà, con distinti decreti, alle variazioni ritenute necessarie.
      Sono previsti, poi, provvedimenti provvisori per il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria, per l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e per il personale dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      È disposta, infine, la conferma, fino alla cessazione dall'incarico, nelle medesime funzioni svolte e senza possibilità di accedere ad altre funzioni, dei giudici tributari non più in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per effetto delle modifiche dei requisiti previsti per la nomina a giudice tributario.
 

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      Con l'articolo 42 si prevede che l'onere economico sia fissato, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge, in misura pari all'onere sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2004, aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti, nell'anno di entrata in vigore della legge, per il personale degli uffici di segreteria.
      La copertura del maggior onere è assicurata dal nuovo contributo previsto dall'articolo 38.
 

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